Sanzioni Alloggiati Web: Cosa Rischi Se Non Invii le Schedine
L'obbligo di comunicare le presenze degli ospiti al Portale Alloggiati Web della Polizia di Stato non è facoltativo. L'art. 109 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) impone l'invio entro 24 ore dall'arrivo dell'ospite — e prevede sanzioni precise per chi non rispetta il termine.
La sanzione: €200–€600 per schedina
La violazione dell'art. 109 T.U.L.P.S. comporta una sanzione amministrativa da €200 a €600 per ogni singola violazione. Questo significa:
- Per schedina, non per periodo: se hai avuto 5 ospiti senza inviare le schedine, puoi ricevere fino a 5 sanzioni separate (fino a €3.000 totali).
- Anche per invio tardivo: non solo il mancato invio — anche la schedina inviata dopo le 24 ore è una violazione.
- Anche per dati errati: una schedina con dati palesemente falsi o incompleti può essere equiparata a omessa comunicazione.
Un host con 10 prenotazioni estive non inviate può ricevere sanzioni per un totale compreso tra €2.000 e €6.000. In caso di recidiva o di violazioni sistematiche, la sanzione si avvicina al massimo.
Chi controlla e come vengono scoperti i trasgressori
I controlli sono condotti da Polizia di Stato e Polizia Municipale. Il meccanismo più comune di scoperta è il controllo incrociato dei dati:
- OTA vs Alloggiati Web: Airbnb, Booking.com e le altre piattaforme trasmettono i dati delle prenotazioni al Fisco italiano. Se la struttura appare sulle piattaforme ma non ha schedine nel portale, è un segnale di allarme automatico.
- Tassa di soggiorno: i Comuni trasmettono i dati delle riscossioni. Una struttura che versa la tassa di soggiorno ma non invia le schedine è una contraddizione verificabile.
- Cedolare secca: il reddito da affitti brevi dichiarato senza corrispondente invio di schedine attira verifiche.
- Segnalazioni: i vicini o i gestori di strutture concorrenti possono segnalare alle autorità locali attività non regolarizzate.
Sanzioni collaterali: cosa può succedere oltre la multa
La sanzione pecuniaria non è l'unico rischio. In casi di violazioni gravi o reiterate:
- Sospensione dell'attività ricettiva: le autorità possono disporre la sospensione temporanea dell'esercizio.
- Revoca delle autorizzazioni: in caso di recidiva o violazioni sistematiche, si può arrivare alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva.
- Accertamenti fiscali: un controllo Alloggiati Web che rivela ospiti non dichiarati è spesso il punto di partenza per accertamenti sui redditi.
Il caso del portale non raggiungibile
Il Portale Alloggiati Web ha storicamente episodi di downtime, specialmente nelle ore serali o durante i picchi estivi. Se non riesci a inviare la schedina entro 24 ore per un problema tecnico del portale:
- Fai uno screenshot dell'errore con data e ora visibili
- Invia la schedina non appena il portale torna disponibile
- Informa la Questura di competenza per iscritto del problema tecnico
Il downtime del portale ufficiale è generalmente riconosciuto come causa di forza maggiore, ma solo se documentato e segnalato proattivamente. Non vale il semplice «il sito non funzionava».
Come azzerare il rischio di sanzioni
Il rischio di sanzione è direttamente proporzionale al tempo che intercorre tra il check-in e l'invio della schedina. Il modo più sicuro per azzerarlo è automatizzare l'invio.
Con Speedy Host:
- L'ospite compila i propri dati dal form digitale prima del check-in
- Ricevi una notifica email immediata con la schedina pronta
- Approvi con un click — la schedina viene inviata via API ufficiale (SOAP)
- Tutto avviene nelle prime ore dall'arrivo, non a fine giornata o settimana
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| Violazione | Sanzione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Omessa comunicazione entro 24h | €200–€600 per schedina | Art. 109 T.U.L.P.S. |
| Comunicazione tardiva (oltre 24h) | €200–€600 per schedina | Art. 109 T.U.L.P.S. |
| Dati falsi o palesemente errati | €200–€600 (equiparata a omissione) | Art. 109 T.U.L.P.S. |
| CIN non esposto/assente | Fino a €8.000 | Legge 191/2023 |